Raccolta fondi e Codice del Terzo Settore: qual è la normativa in materia di fundraising?

Il Codice del Terzo Settore dà piena legittimità giuridica all’attività di raccolta fondi, ammettendo espressamente il fundraising come attività svolta in forma stabile e organizzata, nonché prevedendo forme adeguate di rendicontazione.

La novità introdotta dal Codice del Terzo settore è che gli enti possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Articolo 7 del Codice del Terzo Settore

Secondo l’art.7 comma 1 del CTS: “Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.

Lo stesso articolo, al comma 2, ci dice che “Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art.97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore”.

E a livello fiscale come rendicontare l’attività di fundraising?

Ai fini fiscali però continuano a non formare il reddito degli enti i fondi pervenuti a seguito di raccolte di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La normativa prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per chi elargisce donazioni al terzo settore.

Quest’ultime non sono computate nel reddito degli Enti del Terzo Settore quando si tratta di controllare se essi possano essere definiti fiscalmente come enti commerciali. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile. Si considerano, invece, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.

Gli Enti del Terzo Settore non commerciali con riferimento alle raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Tali rendiconti – unitamente al bilancio e agli altri rendiconti – devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), ai fini della pubblicazione.

Nel caso dell'impresa sociale, il bilancio deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul proprio sito web.

LEGGI IL CODICE DEL TERZO SETTORE